Statuto sociale
Articolo 1 – Natura e caratteristiche dell’Associazione
Ai sensi delle norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017 è costituita l’Associazione Naturista Abruzzese APS, in sigla, ANAB APS.
L’Associazione Naturista Abruzzese APS è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituita nella forma dell’associazione di promozione sociale con l’obiettivo primario della promozione del Naturismo, inteso come un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune che ha lo scopo di favorire il rispetto di sé stessi, il rispetto degli altri e quello dell’ambiente.
L’Associazione Naturista Abruzzese APS (di seguito abbreviata in A.N.AB. o Anab) ha struttura democratica, in cui tutte le cariche sono elettive e svolte gratuitamente; ogni carica può essere revocata solo dall’organo elettivo che l’ha nominata. È basata sul volontariato e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. L’A.N.AB. è aconfessionale e apartitica; essa respinge ogni discriminazione di sesso, identità di genere, orientamento sessuale, gruppo antropologico di appartenenza, etnia, lingua, religione, idee e opinioni politiche, condizioni economiche, personali, sociali e aspetto fisico; promuove la difesa dei diritti umani e riconosce come prassi naturista la non violenza.
L’A.N.AB opera su tutto il territorio nazionale anche se ha il proprio centro di interessi e attività nella regione Abruzzo.
Articolo 2 – Durata dell’Associazione
L’Associazione ha durata indeterminata.
L’Associazione potrà cessare:
a) per deliberazione dell’assemblea straordinaria;
b) per sopravvenuta mancanza degli associati;
c) quando tutti gli scopi siano stati raggiunti o siano impossibili da raggiungere e negli altri casi previsti dalla legge.
Articolo 3 – Sede legale dell’Associazione
L’Associazione ha sede nel Comune di Cepagatti, in via Cantò n. 34/C.
La variazione della sede legale può essere approvata dal Consiglio Direttivo se avviene all’interno dello stesso Comune, mentre deve essere approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci negli altri casi e deve essere comunicata nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, all’Agenzia delle Entrate.
Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
Articolo 4 – Assenza dello scopo di lucro e destinazione del patrimonio
L’associazione non ha alcuno scopo di lucro diretto o indiretto.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, rimborsi, entrate comunque denominate, così come gli eventuali avanzi di cassa e avanzi di gestione, sono utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento degli scopi istituzionali e sociali.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di cassa ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo in casi eventualmente imposti dalla legge.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività previste negli scopi statutari.
Articolo 5 – Scopo e oggetto sociale
L’associazione nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue, senza scopo di lucro alcuno, in via esclusiva o principale, finalità di utilità sociale, mediante svolgimento di attività di interesse generale in forma esclusiva o principale, di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio n. 117.
Attraverso il proprio impegno l’associazione si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all’art.5 del D.L.gs. 3 Luglio 2017 n.117:
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n 281. Art. 5, co. 1 lett. e) del DPR 117/2017.
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Dlgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Art. 5, co. 1 lett. w) del DPR 117/2017;
Nello specifico l’associazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, si propone di:
• diffondere e promuovere i valori fondamentali, la cultura e la pratica del Naturismo fra i soci e nella società civile, con particolare riferimento ai suoi benefici in ambito psicofisico, sociale e culturale, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; alla promozione della cultura della pace tra i popoli, del rispetto reciproco, della partecipazione alla vita associativa, della non-violenza e della non-discriminazione; alla promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali; alla integrazione secondo i modelli di riferimento improntati al rispetto di sé stessi e degli altri;
• favorire condizioni di vita più aderenti alle esigenze biologiche e sociali dell’uomo;
• proteggere la natura, la vita degli animali e delle piante secondo le loro esigenze biologiche;
• Promuovere un’alimentazione naturale che concili le esigenze nutrizionali con un processo produttivo rispettoso dell’ambiente, con particolare attenzione alla filiera agroalimentare di provenienza;
• Promuovere una cultura del verde consapevole, con particolare riferimento all’uso di piante autoctone, al risparmio di acqua, alle fioriture di interesse apistico, al recupero delle produzioni frutticole territoriali;
• favorire la collaborazione, la partecipazione e le relazioni fra i propri associati, nonché tra questi e gli Associati di altre Associazioni simili, sia italiane che internazionali.
Tutti gli scopi e le attività dell’associazione sono svolti e perseguiti avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencati, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Nel rispetto dei predetti limiti, sarà compito del consiglio direttivo definire tali attività.
L’Associazione fa propri i valori e i principi del Naturismo e li completa con l’etica vigente della Federazione Naturista Italiana (FENAIT) e della Federazione Naturista Internazionale (INF/FNI).
Articolo 6 – Finalità associative
Per raggiungere gli scopi associativi di promozione del Naturismo, dei suoi principi e dei suoi valori, l’associazione si propone di:
a) svolgere e promuovere campagne e attività di sensibilizzazione ed informazione sociale;
b) produrre, distribuire e diffondere materiale culturale, didattico, scientifico, tecnico, divulgativo;
c) svolgere ed organizzare, anche con l’eventuale collaborazione di terzi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni;
d) organizzare qualsiasi attività per diffondere ed estendere la conoscenza della cultura naturista, dei suoi principi, dei suoi valori e dello stile di vita che rappresenta, come, a titolo di esempio, gite, escursioni, serate a tema, incontri sportivi, ricreativi e culturali;
e) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di valorizzare e riqualificare aree naturali e altri ambienti destinati alla pratica del Naturismo, anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici;
f) sostenere interventi e manifestazioni per la tutela del paesaggio; la salvaguardia dell’ambiente; il riconoscimento di diritti umani, civili e sociali e più in generale dei valori fondamentali del Naturismo;
g) gestire in autonomia, in convenzione o collaborando con soggetti esterni, aree pubbliche o private aperte al pubblico destinate alla pratica del Naturismo;
h) Promuovere una cultura di appartenenza nei confronti dell’ambiente, con un profondo rispetto di tutte le forme di vita vegetali e animali;
i) qualsiasi altra attività compatibile con l’associazionismo di promozione sociale.
I destinatari delle attività di interesse generale svolte sono gli associati, i loro famigliari e i terzi.
Per lo svolgimento delle richiamate attività, l’associazione si avvarrà in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Articolo 7 – Risorse
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:
a) Quote associative e contributi dei soci;
b) Lasciti testamentari, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
c) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
d) Rimborsi derivanti da raccolte fondi;
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) Contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito e per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
g) Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Articolo 8 – I soci
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, senza alcuna discriminazione come enunciato all’art. 1, che condividendone lo spirito e gli ideali, intendano impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
L’assunzione della qualifica di socio è subordinata all’approvazione della domanda di iscrizione dell’interessato da parte del Consiglio Direttivo, fermo restando, per il richiedente rifiutato, la possibilità di ricorrere al giudizio dell’Organo di Controllo entro 30 giorni dalla comunicazione di mancata ammissione. Nel caso in cui non venga eletto un Organo di Controllo, tale ruolo viene svolto dall’assemblea dei soci come determinato dalle leggi vigenti. La deliberazione sulle domande non accolte, avverrà in occasione della successiva convocazione dell’organo competente, salvo se non convocato appositamente.
L’Associazione è costituita da un numero illimitato di soci, ciascuno dei quali versa una quota ed ogni altro contributo eventualmente richiesto. Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di associazione con apposito regolamento. Tra i soci vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e nelle modalità associative volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
La quota associativa è annuale, intrasmissibile e non rivalutabile, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione alla vita associativa non è collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
La qualifica di socio attribuisce il diritto di visionare i libri sociali e di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:
a) Per inosservanza del presente statuto;
b) Per recesso, da comunicare in forma scritta entro 30 giorni dalla scadenza del vincolo associativo;
c) Per mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
d) Per espulsione.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il Socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l’assegnazione di parte del patrimonio dell’Associazione.
I soci, per poter partecipare alla vita associativa dell’associazione, devono essere in regola con la quota associativa dell’anno in corso.
La violazione dello statuto o dei regolamenti interni, nonché ogni atteggiamento gravemente contrario ai principi del Naturismo, possono comportare l’espulsione dall’Associazione.
Sull’espulsione decide il Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
La decisione motivata è immediatamente esecutiva; contro di essa è ammesso entro 30 (trenta) giorni reclamo all’Organo di Controllo che decide in modo definitivo. Nel caso in cui non venga eletto l’Organo di Controllo, tale ruolo viene svolto dall’assemblea dei soci come determinato dalle leggi vigenti.
Articolo 9 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Segretario;
f) Il Tesoriere;
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico;
h) L’Organo di Controllo.
Gli organi sociali operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente statuto, assicurando la corretta e trasparente distribuzione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.
Le cariche di membro del consiglio direttivo e di revisore dei conti sono tra loro incompatibili. Il membro di un organo che accetta l’incarico in un altro organo, decade immediatamente dal primo.
Articolo 10 – L’Assemblea dei Soci
L’assemblea è l’organo collegiale e deliberativo dell’associazione ed è formata dai soci o dai loro rappresentanti. L’assemblea è l’organo in cui si forma e in cui si esprime la volontà associativa che poi viene attuata dal consiglio direttivo. L’assemblea dispone dei poteri ad essa attribuiti dalla legge e dal presente statuto.
Nell’assemblea dei soci hanno diritto di voto i soci in regola con la quota associativa per l’anno solare in corso.
L’assemblea è convocata dal Presidente, nel luogo, giorno e ora da questi stabiliti, mediante pubblicazione della convocazione sul sito web dell’associazione (www.abruzzonaturista.it) e per e-mail agli indirizzi forniti dai soci, almeno 15 (quindici) giorni prima, inoltre ne può venir data opportuna conoscenza a mezzo di altri canali elettronici cui disporrà di volta in volta l’associazione al momento della convocazione.
All’atto dell’iscrizione o del rinnovo annuale il socio può richiedere di essere convocato tramite avviso scritto.
L’assemblea dei soci, a discrezione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il un quinto dei soci con diritto di voto, può essere convocata in videoconferenza. Sarà cura di ciascun socio che intenda parteciparvi di attrezzarsi con materiale informatico capace di garantire il proprio riconoscimento.
Nell’avviso di convocazione deve essere indicato l’Ordine del Giorno dell’assemblea.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno e comunque entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nel caso in cui l’assemblea vada nulla nella sua prima convocazione essa potrà essere convocata in seconda convocazione dal giorno successivo e non oltre il trentesimo giorno dalla prima. Nel caso in cui anche la seconda convocazione dovesse andare nulla, l’associazione indirà ulteriori convocazioni ai sensi dell’art. 2369 del Codice Civile, comunque nel termine utile all’approvazione e al deposito del bilancio di esercizio.
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria può essere richiesta al Presidente anche da un decimo dei soci e in tal caso la stessa deve essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta da un terzo dei soci e deve essere convocata entro 120 giorni dalla domanda.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quanto è rappresentata almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque siano i soci presenti e delibera a maggioranza dei soci presenti.
L’Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell’Assemblea.
I compiti dell’assemblea ordinaria sono:
a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il bilancio di esercizio;
d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
e) deliberare sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
h) deliberare sugli argomenti per i quali, prima della convocazione dell’Assemblea, sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo dei Soci con diritto di voto;
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
I compiti dell’assemblea straordinaria invece sono:
a) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;
Coerentemente a quanto previsto dall’art. 2365 del codice civile vengono attribuiti alla competenza del consiglio direttivo le deliberazioni concernenti:
a) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
b) l’indicazione di quali tra i consiglieri hanno la rappresentanza dell’associazione;
c) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quanto è rappresentata almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita quando sono presenti almeno un terzo dei soci e delibera a maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
Se però l’oggetto delle deliberazioni riguarda lo scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione del patrimonio le deliberazioni sono validamente approvate con la maggioranza qualificata di cui all’art. 21, comma 3, del codice civile.
Per entrambe le tipologie di assemblee vale quanto di seguito riportato:
1) Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. I soci minorenni esprimono il loro voto per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale;
2) Il diritto di voto in assemblea matura immediatamente dopo l’iscrizione al libro dei soci e il versamento della quota sociale per l’anno in corso;
3) Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Il numero di deleghe che un solo associato può rappresentare è fissato sino ad un massimo di tre associati per un numero di soci iscritti al momento dell’assemblea inferiore a cinquecento e di cinque deleghe per un numero di soci non inferiore a cinquecento. Le deleghe sono sempre consentite salvo nei casi di votazione ove si ravvisi un potenziale conflitto di interesse. Per la compatibilità delle deleghe, si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile;
4) L’intervento all’assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero è prevista l’espressione del voto anche in via elettronica. Chi partecipa in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea;
5) In caso di partecipazione a distanza è necessario che il mezzo di comunicazione utilizzato consenta al presidente o al segretario dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti virtualmente e constatare i risultati della votazione. È altresì necessario che l’assemblea sia percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali potranno partecipare alla discussione e votazione in modo simultaneo;
6) Il Socio che decide di partecipare a distanza non può far uso di deleghe. Inoltre dovrà seguire le linee guida di iscrizione, partecipazione o modifica previste dai regolamenti interni, usi o indicate nella convocazione dell’assemblea.
Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, quale Organo di Amministrazione, è composto da un minimo di 5 (cinque) membri. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può deliberare circa le modalità di elezione e di presentazione delle candidature dei consiglieri in sostituzione di quelle riportate di seguito nel presente articolo.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice-presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
Può attribuire deleghe per funzioni proprie tra i suoi componenti.
Al Consiglio Direttivo spetta l’amministrazione dell’Associazione ad eccezione di quegli atti che la legge o lo statuto riservano agli altri organi dell’associazione.
Fra le attribuzioni del Consiglio Direttivo si annoverano:
a) Approvare i regolamenti interni;
b) Deliberare l’ammontare delle quote associative, degli eventuali contributi e delle modalità per associarsi;
c) Deliberare in merito all’accettazione dei nuovi soci ed alle richieste di affiliazione delle sezioni territoriali;
d) La custodia dei fondi sociali;
e) La redazione del bilancio di esercizio;
f) Tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, compresi mutui ipotecari e gli affidamenti presso istituti bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
g) Stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
h) Nominare le commissioni istituite con deliberazione dall’Assemblea dei Soci;
i) Deliberare circa l’indirizzo, lo svolgimento e lo sviluppo delle attività, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
j) Deliberare le norme relative all’assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente;
k) Deliberare sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;
l) Formulare le proposte da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso. Il Consiglio Direttivo determina le modalità elettive nel rispetto dei principi democratici e di rappresentatività. È facoltà dell’assemblea chiedere e ottenere la modifica delle modalità elettive determinate dal Consiglio.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all’anno. Si riterranno, comunque, validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) Che siano presenti alla riunione il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) Che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite e sarà eventualmente riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese documentate e sostenute per l’esercizio dell’incarico.
I membri del Consiglio Direttivo possono presentare le dimissioni inviando comunicazione scritta al Presidente, che ha l’obbligo di informare tempestivamente gli altri membri del Consiglio Direttivo e alla prima convocazione utile, l’Assemblea dei Soci. Ai dimissionari subentreranno i primi candidati non eletti nelle elezioni che avevano proclamato i consiglieri dimissionari.
In mancanza di non eletti il Presidente del Consiglio Direttivo, entro 120 giorni, indirà un’assemblea ordinaria in cui si eleggeranno i sostituti dei consiglieri dimissionari. La stessa procedura verrà eseguita al venir meno, in maniera irreversibile, di uno o più consiglieri per motivi diversi dalle dimissioni e in mancanza di non eletti; i consiglieri nominati in tale modo rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del consiglio direttivo a cui si sono aggregati.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica o nel caso in cui il numero dei Consiglieri scenda sotto il numero minimo previsto di cinque, si intende decaduto l’intero Consiglio: il Presidente ha l’obbligo di convocare un’Assemblea entro 120 (centoventi) giorni, indicando nell’Ordine del Giorno la necessità di nominare un nuovo Consiglio Direttivo.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 12 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione, anche in giudizio, con facoltà, per quanto attiene le sole liti passive, di nominare avvocati, determinandone le attribuzioni.
Il Presidente:
a) Convoca l’Assemblea dei Soci;
b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c) Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
d) Firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari deliberati;
e) Sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
f) Cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
g) Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento.
Articolo 13 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente fa le veci del Presidente per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.
In caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente convoca, senza indugio, il Consiglio Direttivo per la nomina di un sostituto.
Articolo 14 – Il Segretario
Il Segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell’Associazione secondo le direttive del Presidente e del consiglio direttivo e ne cura l’attuazione con la collaborazione degli altri consiglieri. In particolare cura la corrispondenza e la tenuta dei libri sociali e dei verbali. In seguito a una richiesta scritta pervenuta da uno o più soci, messo al corrente il consiglio direttivo, permette loro di esaminare i libri sociali.
Articolo 15 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’associazione e può avvalersi di collaboratori e consulenti anche esterni previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell’associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un bilancio di esercizio accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere predispone il bilancio di esercizio dell’Associazione, che deve essere redatto dal Consiglio Direttivo in vista dell’approvazione dell’Assemblea dei Soci. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato. Fermo restando i poteri dell’Assemblea dei soci, può essere rimosso con delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rimozione o dimissione volontaria, la carica viene assunta dal Presidente fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.
Articolo 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico
L’assemblea dei soci può decidere, in qualsiasi momento, di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti. La nomina diventa eventualmente obbligatoria nel rispetto della normativa vigente in materia di associazionismo non lucrativo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre persone elette dall’Assemblea che rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In alternativa al Collegio dei Revisori, l’Assemblea può decidere di conferire le funzioni indicate ad un Revisore Unico.
Il Collegio si riunisce autonomamente su richiesta di uno dei componenti secondo modalità da essi convenute e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea Ordinaria che ha per oggetto l’approvazione del Bilancio Consuntivo ed ha il compito di eseguire il controllo di correttezza del bilancio e di riferirne all’Assemblea (a partire dall’anno successivo a quello di elezione).
I Revisori dei Conti possono, singolarmente o collegialmente, prendere visione in qualsiasi momento dei registri e ogni altro documento contabile e patrimoniale dell’Associazione, inoltrando la richiesta al Consiglio Direttivo o al Presidente o al Tesoriere che deve rendere disponibili i documenti con la miglior sollecitudine e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.
Articolo 17 – Organo di controllo
L’assemblea dei soci può decidere, in qualsiasi momento, di nominare un Organo di Controllo. La nomina diventa eventualmente obbligatoria nel rispetto della normativa vigente in materia di associazionismo non lucrativo.
L’Organo di Controllo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri che rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Chiunque può essere nominato dall’assemblea dei soci nell’Organo di Controllo. I membri possono essere soci e non devono essere componenti del Consiglio Direttivo.
L’Organo di Controllo elegge nel proprio seno un presidente e stabilisce le proprie norme procedurali.
L’Organo di Controllo esamina, su richiesta dei singoli soci, i casi disciplinari di deferimento e di rifiuto o revoca dell’affiliazione e decide su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto, motivato, entro 60 giorni. Vigila inoltre sull’osservanza della legge e dello statuto e monitora sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, potendo portare all’attenzione del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea dei Soci le proprie considerazioni.
Nel caso in cui non venga nominato un Organo di Controllo, le sue attribuzioni previste dalla legge verranno svolte dall’Assemblea dei soci.
L’Organo di Controllo è indipendente dal Consiglio Direttivo e non può partecipare alle riunioni di questo organo.
Articolo 18 – Bilancio di esercizio
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini di legge il Presidente convoca l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio consuntivo relativo all’anno precedente, che deve essere messo a disposizione dei soci 30 giorni prima dell’assemblea.
Articolo 19 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’assemblea dei soci secondo quanto disposto dall’art. 10 del presente Statuto, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 20 – Rinvio alla Legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti.