STATUTO SOCIALE dell’ANAB
Art. 1 – NATURA E CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
1.1 – Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile è costituita l’ANAB – Associazione Naturista Abruzzese. Essa agisce nell’ambito delle vigenti leggi italiane quale ente non commerciale. Nel seguito del presente Statuto essa è denominata “Associazione” o “A.N.AB.”.
Art. 2 – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
2.1 – L’A.N.AB. ha come finalità la difesa della salute umana nel suo significato psico-fisico e sociale e la promozione di un armonico rapporto fra l’uomo e l’ambiente. Si propone di divulgare la diffusione della pratica nudista e più in generale del naturismo. In particolare si propone di:
a) Favorire condizioni di vita più aderenti alle esigenze biologiche e sociali dell’uomo;
b) Opporsi al disfacimento artificiale dei grandi ecosistemi e ad ogni forma di inquinamento;
c) Proteggere la natura, la vita degli animali e delle piante secondo le loro esigenze biologiche;
d) Divulgare i principi e la prassi di un’alimentazione naturale adatta alla fisiologia umana, opponendosi alle sofisticazioni e al consumismo;
e) Divulgare i principi della medicina naturale.
f) Favorire l’instaurarsi di relazioni tra i propri Associati, nonché tra questi e gli Associati di altre Associazioni simili, sia italiane che internazionali.
Riconosce e promuove come strumenti idonei al raggiungimento di tali obiettivi: campi e spiagge nudo-naturiste, dibattiti, manifestazioni, pubblicazioni, iniziative in difesa della natura e dei principi naturisti, iniziative contro la caccia, la vivisezione e ogni violenza sugli animali e in favore della difesa della natura. L’A.N.AB. si richiama ai principi della Federazione Naturista Internazionale (INF-FNI), membro dell’UNESCO. L’A.N.AB. ha struttura democratica, in cui tutte le cariche sono elettive e svolte gratuitamente; ogni carica può essere revocata solo dall’organo elettivo che l’ha nominata. È basata sul volontariato e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. L’A.N.AB. è aconfessionale, apartitica e apolitica; essa respinge ogni discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, promuove la difesa dei diritti umani e riconosce come prassi naturista la non violenza.
Art. 3 – SEDE DELL’ASSOCIAZIONE 3.1 – L’ANAB ha sede presso il domicilio del Presidente e comunque in territorio italiano. Potrà istituire sedi secondarie per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.
Art. 4 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE 4.1 – La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta per:
- a) Deliberazione di un’assemblea straordinaria dei soci;
- b) Sopravvenuta mancanza tutti gli associati;
- c) Altri motivi previsti dal Codice Civile.
Art. 5 – GLI ASSOCIATI 5.1 – L’iscrizione all’Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta scritta ed accetti i principi stabiliti dal presente statuto. La domanda di un minore di anni 18 deve essere sottoscritta anche da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Per l’accettazione della domanda è competente a maggioranza Il Consiglio Direttivo.
5.2 – I Soci possono essere fondatori, onorari, ordinari e familiari. Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla prima assemblea dell’A.N.AB. La qualifica di Socio onorario può essere conferita dal Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza, a chi si sia reso particolarmente meritevole nei confronti dell’Associazione o del naturismo in genere. Essi pur non essendo tenuti al pagamento della quota sociale, godono degli stessi diritti dei Soci paganti. I Soci ordinari sono tenuti a versare, all’accoglimento della domanda, l’importo stabilito per la quota sociale. I Soci familiari sono coloro che convivono con il Socio ordinario, compresi i figli di minore età, che però sono esenti dal versamento della quota sociale fino al raggiungimento dei 18 anni. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica nessuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. L’adesione all’A.N.AB. è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso dei singoli Soci.
5.3 – I Soci hanno l’obbligo di regolarizzare la loro posizione amministrativa con il versamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data avverrà la cancellazione automatica dei morosi dal libro dei soci, salvo esaminare e sanare i casi di ritardo dovuti a forza maggiore nel frattempo accertati
5.4 – La qualità di socio si perde per:
- a) Dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) Cancellazione a seguito di mancato versamento della quota sociale;
- c) Radiazione, che può essere pronunciata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo, salvo l’appello dell’interessato alla successiva Assemblea Ordinaria.
Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 6.1 – Gli organi dell’Associazione sono:
- a) L’Assemblea Ordinaria;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.
Al fine di garantire la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 7 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI 7.1 – L’Assemblea Ordinaria è costituita da tutti i Soci, in regola col pagamento delle quote sociali, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. L’adesione all’A.N.AB. attribuisce all’Associato maggiore d’età, di qualsiasi categoria, il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. In particolare:
- a) Approva il rendiconto economico e finanziario annuale secondo le disposizioni del presente Statuto;
- b) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) Delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell’Assemblea, sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo dei Soci con diritto di voto;
- d) Delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle norme del presente Statuto.
7.2 – L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno; si riunisce in seduta ordinaria non oltre il mese di maggio di ogni anno, allo scopo di approvare il rendiconto economico e finanziario e per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno o comunque di sua competenza. Si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei propri componenti.
7.3 – L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo mediante avviso pubblicato sulla bacheca dell’Associazione di cui al successivo art. 13; di essa viene data comunicazione ai Soci esclusivamente per mezzo di posta elettronica (e non cartacea) 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L’avviso indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione e, nel caso non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, la data, l’ora ed il luogo della seduta in seconda convocazione, che dovrà effettuarsi a distanza di 24 ore dalla prima. Ogni Socio può delegare a rappresentarlo nell’Assemblea un altro Socio avente diritto voto, ma nessuno può rappresentare più di un Socio assente.
7.4 – L’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, al momento della sua apertura, di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. L’Assemblea è presieduta da un Socio designato dalla stessa. Il presidente dell’Assemblea a sua volta designa un Socio ad esercitare le funzioni di segretario.
Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 8.1 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da un numero variabile da 5 a 9 membri, eletti a voto palese dall’Assemblea fra i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale annua e che sono presenti al momento della votazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti. Possono votare tutti i soci di età non inferiore ad anni 18 in regola con il versamento delle quote.
8.2 – Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell’Assemblea medesima. In particolare può:
- a) Predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi dell’Associazione;
- b) Nominare le commissioni istituite con deliberazione dall’Assemblea dei Soci;
- c) Deliberare circa l’indirizzo, lo svolgimento e lo sviluppo delle attività, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- d) Deliberare le norme relative all’assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente;
- e) Deliberare sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;
- f) Formulare le proposte da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- g) Predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
8.3 – Ogni due anni durante l’Assemblea dei Soci si procederà alla elezione del Consiglio Direttivo o al suo rinnovo. Saranno eleggibili tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali. Nei 10 giorni anteriori alla data fissata per l’Assemblea potranno essere inviate al Segretario per mezzo di posta elettronica le candidature individuali. Durante lo stesso periodo sarà pubblicato sulla bacheca dell’Associazione, di cui al successivo art. 13, un elenco aggiornato dei candidati. La votazione avverrà per mezzo di schede bianche, munite del timbro dell’Associazione e recanti tante righe quanti saranno i Consiglieri da eleggere. Lo scrutinio sarà fatto da due scrutatori, eletti dall’Assemblea, insieme al Segretario e al Presidente dell’Assemblea stessa che ne proclameranno il risultato alla chiusura dell’adunanza.
8.4 – Il Consiglio direttivo elegge fra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Qualora venga meno per un qualsiasi motivo uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente chiama a sostituirlo il primo dei non eletti nella votazione che ha costituito il Consiglio. Nel caso quest’ultimo non accetti la carica, come pure nel caso che vengano successivamente a mancare uno o più membri del Consiglio, si procede ad elezione suppletiva da parte dell’Assemblea. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da almeno due dei suoi membri e decide a maggioranza dei presenti.
8.5 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri svolgono gratuitamente il loro lavoro nell’ambito del mandato ad essi conferito. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Analogamente i Soci che dovessero svolgere una qualche attività in seno all’Associazione non hanno diritto ad alcun compenso, al di fuori del rimborso spese.
Art. 9 – IL PRESIDENTE 9.1 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Il Presidente può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari. In particolare egli può invitare alle riunioni del Consiglio ed a quelle dell’Assemblea, senza diritto di voto, rappresentanti di pubbliche amministrazioni, enti, associazioni, ecc., nonché esperti in particolari materie, e ciò ogni qualvolta lo ritenga utile all’attività dell’Associazione.
Art. 10 – IL SEGRETARIO 10.1 – Le attribuzioni particolari del Segretario, membro del Consiglio Direttivo, sono quelle di disporre gli atti necessari per il regolare funzionamento dell’Associazione secondo le direttive del Presidente e di curarne l’attuazione con la collaborazione degli altri consiglieri. In particolare curerà la corrispondenza e la tenuta dei libri sociali e dei verbali.
Art. 11 – IL TESORIERE 11.1 – Le attribuzioni particolari del Tesoriere, membro del Consiglio Direttivo, sono quelle di custodire i fondi sociali, di registrare entrate ed uscite, ed effettuare i pagamenti che si rendano necessari e che siano autorizzati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art. 12 – I REGISTRI DELL’ASSOCIAZIONE 12.1 – Vengono istituiti e mantenuti aggiornati: il libro dei soci, il libro cassa, il libro dei verbali dell’Assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, l’inventario dei beni mobili ed immobili.
Art. 13 – LE COMUNICAZIONI AI SOCI 13.1 – Gli avvisi ai soci, i bilanci e le comunicazioni sociali di ogni genere vengono pubblicati sulla bacheca dell’A.N.AB., costituita esclusivamente in formato digitale sottoforma di un’apposita pagina del sito web dell’Associazione. Le comunicazioni dirette, le convocazioni e gli avvisi ai Soci avvengono esclusivamente per mezzo di posta elettronica.
Art. 14 – RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE 14.1 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- a) Dalle quote sociali;
- b) Dalle donazioni e lasciti dei Soci, nonché dalle erogazioni di Enti e Privati;
- c) Dal reddito derivante dall’attività sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni acquistati coi mezzi di cui sopra. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività connesse alla pratica e alla divulgazione del naturismo. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I versamenti al fondo di dotazione sono inderogabilmente a fondo perduto. I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte di recesso o di esclusione dall’Associazione dei singoli aderenti potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di conferimento al fondo di dotazione. Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi.
14.2 – La quota di iscrizione e la quota sociale annua sono fissate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
14.3 – Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei Soci, nonché i proventi derivanti all’Associazione dall’esercizio della sua attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini sociali. I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati a nome dell’A.N.AB. I documenti per il prelevamento devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere.
Art. 15 – BILANCIO 15.1 – L’esercizio finanziario dell’Associazione comincia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre. Il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno deve essere redatto dal Tesoriere e pubblicato sulla bacheca dell’Associazione, di cui al precedente art. 13, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Art. 16 – STATUTO 16.1 – Le norme di questo Statuto non possono essere modificate che dall’Assemblea straordinaria dei Soci, che si costituisce con le modalità previste dall’art. 7 e delibera a maggioranza di almeno tre quarti dei presenti.
Art. 17 – SCIOGLIMENTO 17.1 – L’Assemblea dei Soci, con deliberazione approvata almeno dai tre quarti degli Associati, potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione, provvedendo alla nomina del liquidatore, scelto anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentito l’organismo di controllo preposto di cui al DPCM del 26.6.2000 e dal DPR 329 del 21.3. 2001.
17.2 – Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 – RINVIO ALLA LEGGE 18.1 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.